Attuativo della [[Legge Delega 227-2021 sulla Disabilità]] e della [[Riforma della disabilità]], è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2024 ed è entrato in vigore il 30 giugno 2024. Esso pone le basi formali per i successivi passaggi regolamentari, di sperimentazione, e di formazione degli enti e figure professionali interessate, preliminari all’entrata effettiva a regime del nuovo impianto. Il titolo della norma è _“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”._ Il decreto legislativo 62-2024 rinvia l’**aggiornamento dei criteri** del processo valutativo medico-legale dalla condizione di disabilità ad un successivo Decreto Ministeriale, da pubblicarsi **entro il 30 novembre 2024** il cui contenuto viene già dettagliatamente stabilito dall’articolo 12 del Decreto stesso (con [[Decreto legge 71-2024]] il termine è stato spostato a novembre 2025 e successivamente a novembre 2026 tramite emendamento all’articolo 19-ter del decreto Milleproroghe n. 1337 “Disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202”). L’emendamento al decreto milleproroghe ha anche attuato delle [[Modifiche alla fase di sperimentazione della Riforma sulla disabilità]]. > Prevede che la prima fase applicativa del [[Progetto di Vita individuale personalizzato e partecipato]] sia effettuata **[[Sperimentazione della Riforma sulla disabilità|in via sperimentale]]**, a partire **dal 1° gennaio 2025**, mentre l’entrata a regime su tutti i territori nazionali si avrà dal **1° gennaio 2026** (poi modificato a gennaio 2027). > > Il Ministero per le Disabilità ha comunicato le **nove** **Province** in cui partirà la sperimentazione, concordate con il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si tratta di **Brescia**, **Catanzaro**, **Firenze**, **Forlì-Cesena**, **Frosinone**, **Perugia**, **Salerno**, **Sassari** e **Trieste**. > > Con le modifiche alla fase di sperimentazione del decreto legislativo 62, sono state aggiunte altre 11 province a partire dal 30 settembre 2025: Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento, Aosta. > > «A breve – dichiara la ministra per le Disabilità **Alessandra Locatelli** – inizierà anche la **fase di formazione** per tutti gli enti coinvolti e, nel corso della sperimentazione, monitoreremo in modo costante tutto il percorso. Nel 2025, poi, avvieremo anche una formazione più estesa e capillare che si rivolgerà ad Enti pubblici, ma **anche agli Enti del Terzo Settore**». ([Superando.it](https://www.superando.it/2024/05/24/le-province-in-cui-partira-la-sperimentazione-del-decreto-sul-progetto-di-vita/)) ## Struttura del Decreto legislativo 62 ### Capo I – Finalità e definizioni generali - **Art. 1** – Oggetto e finalità del decreto - **Art. 2** – Definizioni - **Art. 3** – Modifiche all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - **Art. 4** – Terminologia in materia di disabilità ### Capo II – Procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole - **Art. 5** – Finalità, ambito, principi ed effetti della valutazione di base - **Art. 6** – Procedimento per la valutazione di base - **Art. 7** – Efficacia provvisoria anticipata della valutazione di base - **Art. 8** – Certificato medico introduttivo - **Art. 9** – Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unità di valutazione di base - **Art. 10** – Procedimento valutativo di base e riconoscimento della condizione di disabilità - **Art. 11** – Adozione della classificazione ICF ed ICD e loro aggiornamenti ai fini della valutazione di base - **Art. 12** – Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD e ICF - **Art. 13** – Valore polifunzionale del certificato che attesta la condizione di disabilità e semplificazione delle procedure di erogazione - **Art. 14** – Fattori incidenti sull'intensità dei sostegni sopravvenuti alla valutazione di base - **Art. 15** – Obblighi di informazione alla persona con disabilità - **Art. 16** – Interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base - **Art. 17** – Accomodamento ragionevole ### Capo III – Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato - **Art. 18** – Progetto di vita - **Art. 19** – Coordinamento, contestualità e integrazione nel progetto di vita - **Art. 20** – Libertà di scelta sul luogo di abitazione e continuità dei sostegni - **Art. 21** – Supporti per le manifestazioni di volontà della persona con disabilità nel procedimento di valutazione multidimensionale - **Art. 22** – Supporto per la partecipazione al procedimento - **Art. 23** – Avvio del procedimento per la formazione del progetto di vita - **Art. 24** – Unità di valutazione multidimensionale - **Art. 25** – Valutazione multidimensionale - **Art. 26** – Forma e contenuto del progetto di vita - **Art. 27** – Portabilità del progetto di vita. Continuità e non regressione - **Art. 28** – Budget di progetto - **Art. 29** – Referente per l'attuazione del progetto di vita - **Art. 30** – Coordinamento per l'integrazione delle programmazioni sociali e sanitarie nazionali e regionali - **Art. 31** – Fondo per l'implementazione dei progetti di vita - **Art. 32** – Misure di formazione ### Capo IV – Disposizioni finanziarie, transitorie e finali - **Art. 33** – Fase di sperimentazione - **Art. 33-bis** – Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità - **Art. 34** – Disposizioni finanziarie - **Art. 35** – Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti. Disposizioni transitorie e finali - **Art. 36** – Utilizzo del fascicolo sanitario elettronico per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e del Sistema informativo unitario dei servizi sociali - **Art. 37** – Procedure volte alla proposta di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - **Art. 38** – Clausola di salvaguardia - **Art. 39** – Abrogazioni - **Art. 40** – Entrata in vigore e disposizioni applicative ## Approfondimenti - [Test del decreto legislativo 62/2024 (Handylex)](https://www.handylex.org/wp-content/uploads/2024/05/ATTO-COMPLETO-___-1.pdf) - [[Prima analisi del decreto legislativo 62-2024 In materia di disabilità, una rivoluzione copernicana]] - [[Il decreto legislativo 62 e la Riforma della disabilità]] - [[Il Progetto di Vita. Riforma della disabilità 2024]] - [[Il progetto di vita? Secondo noi si fa così]] - [La disabilità, gli atteggiamenti e le parole: alcuni dubbi e perplessità](https://superando.it/2024/06/12/la-disabilita-gli-atteggiamenti-e-le-parole-alcuni-dubbi-e-perplessita/)