Le prime norme sull'accessibilità risalgono al 1967, quando una circolare del ministero dei Lavori pubblici ha definito il concetto di «[[barriere]]» invitando i progettisti a non ostacolare la libera circolazione delle persone con disabilità.[^1]
Successivamente, nel 1971, la legge 118 ha richiesto che gli edifici «pubblici o aperti al pubblico» e i «servizi di trasporti pubblici» fossero realizzati seguendo determinate prescrizioni tecniche.[^1]
Nel 1978 il Dpr 384 ha dato indicazioni sull'accessibilità degli edifici pubblici e nel 1986 la legge 41 ha previsto che, entro un anno, ogni amministrazione realizzasse un Peba, ovvero un Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche.[^1]
Il Peba riguarda solo gli spazi e gli edifici pubblici (dunque non condomini o negozi, per esempio), e consiste in uno strumento di pianificazione dei lavori pubblici. La norma non dà indicazioni sulle caratteristiche che dovrebbe avere questo piano, anche se alcune regioni hanno emanato apposite linee guida.[^1]
In genere il Peba dovrebbe includere una mappatura delle barriere da rimuovere, con una quantificazione dei relativi costi e una programmazione nel tempo dei lavori necessari.[^1]
La disposizione della legge 41 è stata ampiamente disattesa, e a distanza di quasi quarant'anni solo pochi comuni si sono dotati di un piano.[^1]
Riguardo agli edifici privati (inclusi quelli aperti al pubblico, come le sedi di attività commerciali o culturali), le norme sull'accessibilità sono state fissate dalla legge 13/1989 e dal decreto ministeriale connesso, il 236/89.[^1]
Nel 1996 le norme sono state uniformate, scegliendo di applicare le prescrizioni tecniche di quel decreto sia agli edifici pubblici che a quelli privati.[^1]
Il decreto ministeriale 236/89 considera il tema della **qualità dell'accesso**: il punto non è solo poter entrare in un luogo o usufruire di un servizio, ma farlo a certe condizioni. In particolare, il testo qualificava l'accessibilità come possibilità per le persone con capacità motorie o sensoriali ridotte o impedite di utilizzare gli spazi in «condizioni di adeguata sicurezza e autonomia».[^1]
Il decreto, infine, introduce il cosiddetto principio dell'**effettiva funzionalità**: è consentito derogare agli standard tecnici qualora si individuino soluzioni alternative che rispondono allo stesso modo, o anche meglio, alle esigenze di accessibilità individuate dalle norme.[^1]
Il decreto, infine, introduce il cosiddetto principio dell'effettiva funzionalità: è consentito derogare agli standard tecnici qualora si individuino soluzioni alternative che rispondono allo stesso modo, o anche meglio, alle esigenze di accessibilità individuate dalle norme. Questo è un punto importante da tenere presente quando proposte migliorative vengono rifiutate perché «la norma non le prevede»: nulla vieta di realizzare soluzioni più adeguate.[^1]
In seguito, la legge 104 del 1992 ha confermato l'obbligo di rispettare le norme sulle barriere architettoniche per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni o i cambi di destinazione d'uso. Prevede inoltre alcune sanzioni come la dichiarazione di inagibilità, multe e sospensione dall'albo per i professionisti responsabili se le opere non rispettano le regole al punto da impedire alle persone con disabilità di utilizzare l'edificio.[^1]
La legge Stanca 4/2004, prescrive invece l'accessibilità di siti web e applicazioni degli enti pubblici; l'obbligo vale anche per le aziende private concessionarie di servizi pubblici o con un fatturato molto elevato. Il mancato rispetto della legge può essere sanzionato dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid). La normativa sull'argomento è integrata da direttive europee come la 2012/2016.[^1]
## Accessibilità e non discriminazione
Le indicazioni normative sul tema dell'accessibilità possono essere interpretate correttamente solo se connesse a quelle che intervengono sulla discriminazione delle persone con disabilità, che in Italia sono state formulate nella [[legge 67-2006]].[^1]
La norma definisce due tipi di discriminazione, quella diretta e quella indiretta. La prima riguarda le situazioni in cui una persona, «per motivi connessi alla disabilità, è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in una situazione analoga».[^1]
Alle barriere architettoniche si applica di solito la nozione di **discriminazione indiretta**: «Una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone».[^1]
Le barriere architettoniche, sono state ampiamente considerate dalla giurisprudenza come cause di discriminazione indiretta. I comportamenti discriminatori di questo tipo hanno spesso natura omissiva, cioè consistono nel non fare qualcosa, ad esempio non rimuovere una barriera.[^1]
Altro riferimento è la [[Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità]], che l'Italia ha ratificato con la legge 18 del 3 marzo 2009.
La convenzione adotta anzitutto la prospettiva della «[[progettazione universale]]», che mira alla realizzazione di «prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile». L'[[Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità#Articolo 9 – Accessibilità|articolo 9]] è interamente dedicato all'accessibilità.
Considerare l'inaccessibilità una causa di discriminazione ha permesso di ampliare le circostanze che possono essere sanzionate. Soprattutto, ha segnato il passaggio da un approccio basato sulla mera aderenza a norme tecniche a una prospettiva più orientata al risultato effettivo nella rimozione degli ostacoli allo sviluppo individuale della persona.[^1]
Si potrebbe quindi dire che le norme sull'accessibilità precedenti alla [[Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità]] siano ormai superate. Secondo alcuni commentatori, alla luce del quadro normativo attuale la presenza di [[barriere]] costituisce una discriminazione che deve essere eliminata: non importa se l'edificio o lo spazio in questione sono di epoca precedente alle norme specifiche sull'abbattimento delle barriere.[^1]
## I limiti alla richiesta di accessibilità
Un limite alla richiesta di adeguare qualsiasi spazio, servizio o edificio esiste anche nella convenzione Onu, ed è racchiuso nel concetto di «[[accomodamento ragionevole]]». Questo indica «le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un [[onere sproporzionato]] o eccessivo» e possono essere adottati in casi particolari per garantire pari diritti alle persone con disabilità.[^1]
Il concetto non si applica solo all'accessibilità degli spazi, anzi, è molto utilizzato in altri ambiti, come quello lavorativo. Il rifiuto di attuare un accomodamento ragionevole è definito esplicitamente dalla convenzione come una discriminazione.[^1]
L'accessibilità deve essere garantita a priori, indipendentemente dall'utente che ti trovi di fronte. Sono i singoli stati aderenti a specificare, nel concreto, quali accorgimenti rientrino in questa accessibilità da garantire sempre.[^1]
L’accomodamento è dunque un intervento realizzato a posteriori per rispondere ai bisogni di un individuo specifico, mentre l’accessibilità riguarda un gruppo ampio di persone.[^1]
La definizione di cosa sia «ragionevole», o di cosa costituisca un «[[onere sproporzionato]]», non è banale: può variare a seconda dei contesti geografici e storici; e naturalmente degli orientamenti dei tribunali.[^1]
[^1]: Lo spazio non è neutro, Ilaria Crippi, 2024